Contrasto al mobbing
I comportamenti violenti sul posto di lavoro attraverso atti, parole, scritti vessatori, persecutori lesivi dei valori di dignità, che arrecano offesa alla dignità e integrità psico-fisica di una persona fino a mettere in pericolo l’impiego, o di degradare il clima aziendale si configurano a tutti gli effetti come mobbing.
Per la giurisprudenza prevalente gli elementi essenziali del Mobbing sono:
1) l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico;
2) la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo;
3) il suo andamento proggressivo;
4) le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore.
Questi comportamenti vessatori vanno contrastati con decisione. Dal punto di vista penale manca il reato di mobbing e c’è una certa difficoltà nel perseguirla. Tale difficoltà non esiste nel campo della giustizia civile dove le cause di risarcimento del mobbing trovano una solida base giuridica nella giurisprudenza della Cassazione e dei Tribunali Civili.
Il lavoratore, per ottenere il risarcimento da mobbing, è bene che si faccia assistere dalla Cub; deve dimostrare il collegamento della malattia con una pluralità di comportamenti persecutori posti in essere dal datore di lavoro al fine di isolarlo psicologicamente e fisicamente (danno da mobbing).
Il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 C.C., anche se materialmente poste in essere da colleghi pari grado della vittima.
Il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che il superiore gerarchico, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare.