Gli elementi della retribuzione
Paga base o minimo contrattuale
E’ la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria per le diverse qualifiche.
Per conoscere qual’è la propria paga base, il lavoratore può fare riferimento al contratto nazionale di lavoro e alla categoria attribuitagli al momento dell’assunzione dall’azienda (o quella acquisita successivamente) o a quella spettante per le mansioni effettivamente svolte.
Scatti di anzianità
Rappresentano quella parte della retribuzione legata alla permanenza del lavoratore nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale.
Essi si calcolano in cifra fissa o in percentuale sulla paga base più la contingenza (ma in alcuni casi solo sulla paga base) e sono regolamentati dai contratti di categoria.
Compenso per lavoro straordinario, festivo, notturno e a turni
Il prolungamento dell’orario di lavoro oltre il limite (giornaliero o settimanale) previsto dal contratto, o lavoro su turni, festivo o notturno, vengono retribuiti con la maggiorazione della retribuzione prevista dai contratti nazionali.
Salario aziendale
E’ la parte del salario contrattato in azienda, varia da azienda ad azienda. Può essere:
– collettivo (es. premio di produzione, 3° elemento, premio ferie, ecc…)
– legato alla presenza
– variabile o su obbiettivi concordati a livello di contrattazione aziendale
– superminimo individuale; molto spesso assorbibile in caso di passaggio di categoria
Mensa e indennità di mensa
Si è consolidato negli anni del dopoguerra il diritto dei lavoratori alla mensa con costo a carico dell’azienda. La mensa è gestita direttamente dall’azienda o affidata a terzi.
Negli ultimi anni dove non esiste il servizio mensa viene corrisposto un tiket.
Laddove esiste il servizio mensa, in caso di mancato utilizzo per festività, malattia, infortuni, ferie, ecc… al lavoratore spetta l’indennità mancata mensa con un valore definito a livello provinciale.
Secondo la legge n. 359 del 1992 l’importo della mancata mensa, non fa parte della retribuzione e non incide su nessun istituto.
Il valore convenzionale della mensa è utile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza.
Altre indennità
I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono indennità per: disagiata sede, di alta montagna o sottosuolo, di cassa, ecc…
Indennità di contingenza
Con l’accordo del 31 luglio 1992 tra Governo, Confindustria e cgil-cils-uil, è stato abolito il sistema di indicizzazione dei salari (la contingenza) all’aumento dei prezzi.
Infatti non si è dato luogo ad alcun incremento di contingenza dal mese di maggio 1992. Il valore in atto è quello vigente al momento dell’accordo e in alcuni contratti è stato conglobato nella paga base.
Edr (elemento distinto della retribuzione). L’accordo che abolisce la scala mobile prevede l’erogazione di una somma forfettaria di 10,33 € mensili per 13 mensilità a copertura dell’intero periodo 1992/93. In alcuni contratti è conglobato in paga base.
Malattia
In caso di malattia il lavoratore deve:
– recarsi dal medico di base per il certificato medico; il medico invia il certificato all’ Inps e gli rilascia la copia
– avvertire l’azienda entro il primo giorno e inviare il certificato medico all’azienda entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza. Se l’azienda richiede all’ Inps la trasmissione telematica degli attestati di malattia i lavoratori possono essere esonerati dall’invio del certificato all’azienda.
Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile presso il suo domicilio tutti i giorni della settimana dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Il lavoratore in malattia deve comunicare all’azienda l’eventuale cambio di domicilio abituale (ossia il luogo dove si trova mentre è in malattia).
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, la cui durata dipende dall’anzianità o qualifica.
Decorso tale termine, in caso di gravi malattie, il lavoratore può richiedere un’aspettativa non retribuita; negli altri casi l’azienda può decidere il licenziamento con preavviso retribuito.
Il periodo di conservazione del posto va inteso in modo continuativo in caso di una unica malattia; in caso di più malattie il periodo va inteso come la somma delle singole assenze per malattia su un arco di tempo fissato dal contratto nazionale di lavoro (30/36 mesi).
Per l’assenza dal lavoro per malattia il lavoratore (operaio, salariato ed impiegato del terziario) ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps corrisposto dall’azienda.
Ad essa si aggiunge un’integrazione economica a carico dell’azienda regolamentata dal contratto nazionale del lavoro.
L’indennità economica a carico dell’Inps è prevista nelle seguenti misure della retribuzione media globale giornaliera: primi 3 giorni nessuna indennità; dal 4° al 20° giorno 50%; dal 21° al 180° giorno 66,66%.
L’indennità economica agli impiegati dell’industria è corrisposta direttamente dall’azienda in base a quanto stabilito dal contratto nazionale.
Le malattie insorte prima dell’inizio delle ferie non danno luogo a decorso delle ferie, ma al pagamento dell’indennità di malattia.
La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso e la durata del periodo di prova e del preavviso.
Gli apprendisti sono esclusi dal trattamento economico dell’Inps e percepiscono le integrazioni previste dal contratto collettivo nazionale.
Infortunio
Tutti i lavoratori sono obbligatoriamente assicurati dall’azienda presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’assicurazione ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti la necessaria tutela fisica, sanitaria ed economica, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, all’azienda (dirigente o preposto). L’azienda deve accompagnare l’infortunato presso l’ambulatorio Inail o un posto di pronto soccorso e registrare l’infortunio sul libro infortuni.
L’azienda è tenuta per legge a corrispondere al lavoratore assente per infortunio una integrazione all’indennità Inail fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Durante l’infortunio non c’è l’obbligo di reperibilità al domicilio.
Orario di lavoro e riduzione dell’orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
L’azione rivendicativa sviluppata nella contrattazione nazionale e aziendale ha conquistato riduzioni dell’orario a parità di salario.
La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire: a livello collettivo mediante riduzione dell’orario giornaliero o settimanale, con chiusure collettive in occasioni di ponti, con permessi individuali.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono l’entità delle riduzioni dell’orario di lavoro, la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per un periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.
Ex festività
La legge del 5 marzo 1977, n° 54 ha abolito 4 festività e disposto lo spostamento delle festività del 2 giugno e 4 novembre nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. In seguito al ripristino della festività del 2 giugno resta spostata alla domenica solo il 4 novembre.
In sostituzione delle 4 festività abolite i lavoratori fruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi collettivi individuali, alla ex festività del 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività cadenti in domenica.
Ferie
Il decreto legislativo n° 66 del 2003 dispone che il lavoratore ha dritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane ed introduce per la prima volta in Italia, in modo espresso, il divieto di monetizzare il periodo di ferie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.
Se non diversamente disposto dal contratto di categoria, si possono distinguere modalità di utilizzo delle ferie:
– almeno 2 settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. Allo scadere dell’anno se il lavoratore non ha goduto del periodo feriale di due settimane continuative, l’azienda sarà passibile di sanzione.
– Le restanti settimane di ferie vanno utilizzate anche in modo frazionato, ma entro 18 mesi dal termine della maturazione, salvi i periodi diversi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
– Chi ha diritto a più di 4 settimane di ferie, potrà usufruire anche in modo frazionato, ma entro il termine stabilito dai contratti.
Ogni mese di lavoro dà diritto ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno. Le ferie sono retribuite con paga globale di fatto.
Tredicesima o gratifica natalizia
Viene erogata normalmente nel mese di dicembre ed è ragguagliata ad una mensilità oppure a 173 ore. La retribuzione utile per il pagamento della tredicesima è stabilita dai contratti collettivi.
Indennità vacanza contrattuale
In caso di mancato rinnovo del contratto nazionale, dopo 3 mesi dalla data di scadenza, ai lavoratori verrà corrisposto un aumento retributivo pari al 30% del tasso di inflazione programmato.
L’importo dopo 6 mesi di vacanza contrattuale passa al 50% del tasso d’inflazione programmata. Comunque l’indennità di vacanza cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto.