I Diritti Sindacali
I lavoratori difendono i propri interessi anche in maniera diretta, provvedendo ad unirsi in organizzazioni, i sindacati. La costituzione riconosce ai lavoratori la possibilità di auto tutelare i propri interessi nei confronti dei datori di lavoro. Due sono gli strumenti previsti per l’esercizio delle rivendicazioni collettive dei lavoratori.
Il diritto di sciopero.
Per sostenere le loro rivendicazioni i lavoratori dispongono di un importante strumento di auto tutela: lo sciopero. Lo sciopero è l’astensione totale e/o parziale dal lavoro di gruppi di lavoratori per la tutela dei loro interessi collettivi. I lavoratori sospendono la loro attività lavorativa, provocando l’interruzione della produzione con conseguenze economiche per i datori di lavoro.
Questo strumento della lotta sindacale è utilizzato sia come mezzo di protesta sia per costringere la controparte ad accogliere le rivendicazioni.
L’articolo 40 della costituzione riconosce, infine, in modo espresso lo sciopero, qualificandolo come vero e proprio diritto. In quanto diritto costituzionale, lo sciopero non può essere in nessun modo soppresso o limitato dalle leggi dello Stato: inoltre, esso non costituisce un inadempimento del contratto di lavoro, visto che il suo esercizio va a determinare solamente una semplice sospensione del rapporto e degli obblighi che gravano per le parti, ma non giustifica la risoluzione del contratto stesso.
La libertà di associazione sindacale.
E’ prevista dall’articolo 39 della Costituzione, il quale stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera.
Per dare attuazione ai principi costituzionali in materia sindacale è stata inoltre emanata la legge 300 del 1970, meglio nota come “Statuto dei Lavoratori”, il quale rappresenta il primo vero intervento statale a sostegno e tutela dell’attività sindacale dei lavoratori.
La legge si propone due obiettivi principali:
a) tutelare la libertà e la dignità del lavoratore (libera manifestazione di pensiero, divieto di utilizzo per i datori di lavoro di guardie o impianti per la vigilanza dell’attività dei dipendenti, divieto d’indagine sulle opinioni politiche, religiose e sindacali ai fini dell’assunzione);
b) assicurare la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (diritto di costituire i sindacati, divieto di atti discriminatori di tipo retributivo e non, reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato).