La cassa integrazione guadagni

La riduzione parziale o totale dell’orario di lavoro decisa dall’azienda da luogo, a seguito di una apposita procedura, all’intervento della cassa integrazione guadagni. L’integrazione salariale non può avere una durata superiore a 36 mesi di un quinquennio.

Tre tipi di intervento

CIG ordinaria. Corrisposta ad operai, impiegati e quadri sospesi o a orario ridotto per eventi transitori non imputabili all’azienda oppure per situazioni di crisi temporanee di mercato.
Durata: 13 settimane consecutive; eccezionalmente può essere prorogata di tre mesi in tre mesi fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio.
Dalla cassa integrazione ordinaria sono esclusi gli apprendisti, gli autisti dipendenti, i lavoratori a domicilio, i dirigenti.
Imprese ammesse: imprese del settore industriale, cooperative che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

CIG straordinaria. Corrisposta ad operai, impiegati e quadri compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato o part-time con anzianità aziendale di almeno 90 giorni per:
1.    ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, per una durata massima         di due anni più 2 eventuali proroghe di 12 mesi ciascuna
2.    crisi aziendale, per un massimo di 1 anno salvo proroga di sei mesi
3.    aziende in fallimento o amministrazione controllata con durata di 1 anno salvo proroga di sei mesi.

Imprese ammesse
Imprese industriali, edili ed affini, cooperative agricole, imprese appaltatrici di servizi mensa e ristorazione, imprese appaltatrici di servizi di pulizia, imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, imprese artigiane dell’indotto comprese edili ed affini,  che occupano più di 15 dipendenti. Imprese commerciali con più di 50 dipendenti.
L’integrazione salariale dovrebbe essere dell’ 80% della retribuzione globale (comprensiva delle mensilità aggiuntive). Nei fatti è molto inferiore poiché l’importo massimo della integrazione salariale viene fissato annualmente dal governo.

Per il 2011 l’importo massimo, introdotto dalla legge n° 427/80, erogato per 12 mesi, corrisponde a:
cig

* Sull’integrazione salariale viene effettuato un prelievo del 5,84% quale aliquota contributiva ridotta.

La cassa integrazione guadagni in deroga. E’ un sostegno per operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria compresi apprendisti, somministrati/interinali e lavoratori a domicilio. La durata della CIG in deroga può essere al massimo di 12 mesi (prima richiesta massimo 6 mesi).
L’indennità pari all’ 80% della retribuzione (fino al raggiungimento dei massimali INPS), sarà erogata dall’ INPS.
Le modalità di sospensione saranno di due tipologie: a zero ore lavorative settimanali o a riduzione parziale dell’orario di lavoro.

Per beneficiarne si deve aver lavorato almeno 90 giorni anche non consecutivi presso l’azienda che richiede la CIG; per i lavoratori somministrati il limite minimo è di 40 giornate anche non consecutive.

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