Permessi per portatori di handicap e per chi li assiste

Genitore con un figlio gravemente disabile o chi assiste un familiare o affine (entro il 3° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, hanno diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il loro consenso e/o a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui presta assistenza.
Permessi fino al 3° anno di vita del bambino disabile. Genitori con figlio, anche adottivo, con handicap, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di età del bambino o, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore.
Permessi dopo il 3° e fino al 18° anno di vita del disabile. I genitori, in alternativa tra di loro, hanno il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente, frazionabili in 3 ore.
Permessi dopo il 18° anno di vita del disabile. I genitori di figli disabili maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese.
Nel caso in cui il figlio disabile convive con i genitori, il diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza.
Permessi per assistere un familiare o affine entro il 3° grado. Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine entro il 3° grado (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese. Il permesso è retribuito e utile per il trattamento pensionistico. Può essere frazionato in permessi orari. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile, ma l’assistenza per essere continua deve avere il carattere della sistematicità e dell’adeguatezza.
 Permessi per il lavoratore disabile. Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto: a tre giorni di permesso mensile retribuito o a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).

 

 

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